Rifiuti urbani – L’Albo Gestori chiarisce cosa si intende per “popolazione complessivamente servita"
In riferimento ai rifiuti urbani, l’Albo Gestori Ambientali chiarisce l’applicazione dell’art. 9, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, con particolare riferimento al significato di «popolazione complessivamente servita».
Con Circolare n. 5/2021 (disponibile in allegato), l’Albo Gestori Ambientali chiarisce l’applicazione dell’art. 9, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, con particolare riferimento al significato di «popolazione complessivamente servita» riguardante le classi di iscrizione della categoria 1. Al riguardo il Comitato nazionale ritiene che per «popolazione complessivamente servita», debba intendersi la popolazione effettivamente servita o che si è chiamati a servire nell’ambito dell’affidamento (quindi frazione, porzione di Comune o di Ambito Territoriale), e non quella dell’intero territorio di riferimento (Comune o Ambito territoriale).
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