Alimentari Diritto di Impresa

Cessione di prodotti agro-alimentari. In vigore le nuove disposizioni in materia

aggiornamento alimenti normativa

Decorre dal: 15 dicembre 2021

Il Decreto legislativo n.198/2021 disciplina, con carattere in parte innovativo, la materia della cessione dei prodotti agro-alimentari.

Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198 disciplina, con carattere in parte innovativo, la materia della cessione dei prodotti agro-alimentari, andando ad abrogare l’oramai noto art.62 del Decreto Legge n. 1/2012 e le sue norme di attuazione contenute nel relativo regolamento (Decreto 19 ottobre 2012, n.199). Le nuove disposizioni, in vigore dal 15 dicembre 2021, si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data, mentre per quelli in corso di esecuzione viene prevista la possibilità di renderli conformi alle previsioni del Decreto entro il 14 giugno 2022, ovvero entro i sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Si analizzano di seguito gli aspetti di maggior rilievo del Decreto che trasmettiamo in allegato insieme alla Tabella Sanzioni.

1. Ambiti di applicazione (art. 1)

Soggettivo

È bene da subito evidenziare come le disposizioni del Decreto trovino applicazione unicamente per le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari eseguite da fornitori stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal loro fatturato o da quello degli acquirenti. Per “fornitore” (3) deve intendersi qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi compresi i gruppi di tali soggetti, e quindi le organizzazioni di produttori, le società cooperative, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni.

Oggettivo

Il Decreto attiene ai “contratti di cessione”, vale a dire ai contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, rifacendosi per la loro individuazione ai prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, oltre che a quelli in esso non elencati, ma trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati. Resta peraltro la nota distinzione fra prodotti non deperibili e prodotti deperibili (considerandosi quest’ultimi i prodotti che, per loro natura o nella fase della loro trasformazione, potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione), con conseguente distinzione dei termini di pagamento del prezzo di cessione.

Le disposizioni del Decreto non trovano comunque applicazione nel caso di: (a) contratti con i consumatori; (b) contratti che dispongano la cessione dei prodotti con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito; (c) contratti che prevedano il conferimento dei prodotti da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative (di cui questi sono soci) o ad organizzazioni di produttori.

2. Contratti di cessione dei prodotti agro-alimentari: gli elementi caratteristici (art. 3)

I contratti devono essere informati ai principi generali di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, a cui le parti sono quindi tenute sin nella fase precontrattuale, oltre che chiaramente nell’esecuzione degli stessi contratti.

Viene confermato l’obbligo della forma scritta del contratto, da stipulare comunque prima della consegna dei prodotti ceduti. L'obbligo della forma scritta viene assolto anche utilizzando forme equipollenti (documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti), a condizione però che gli elementi contrattuali, di cui si dirà a breve, siano concordati fra le parti mediante un accordo quadro.

In merito alla durata del contratto, il Decreto dispone che essa non possa essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata, anche tenuto conto della stagionalità dei prodotti, concordata dalle parti contraenti o salva l’ipotesi che l’acquirente dei prodotti eserciti attività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio.

3. Termini di pagamento e conseguenze nel caso di ritardo del pagamento (art. 4, commi 1 e 2)

Resta ferma la distinzione, in merito ai termini di pagamento, fra prodotti alimentari deteriorabili (30 giorni) e non deteriorabili (60 giorni). Ai fini poi della determinazione del momento di decorrenza del termine di pagamento, innovando in modo sostanziale rispetto alla previgente normativa (nella quale, infatti, si prevedeva che il termine di pagamento decorresse dall’ultimo giorno del mese di emissione della fattura), il nuovo Decreto pone rilevanza alla data di consegna dei prodotti oppure a quella in cui viene stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva.

Nel caso, poi, di “contrati di cessione con consegna pattuita su base periodica” (considerandosi tali gli accordi, ovvero quei contratti di fornitura che prevedano prestazioni periodiche o continuative), diviene rilevante il termine del periodo di consegna convenuto fra le parti ed in cui le consegne stesse siano state compiute (che in ogni caso non può essere superiore a un mese), oppure la data in cui viene stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva. Per quest’ultima ipotesi, vi è peraltro da segnalare la deroga che il Decreto stabilisce per i contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto ed i loro acquirenti diretti.

Il ritardo nell’esecuzione del pagamento viene considerato come pratica commerciale sleale vietata (lì dove, rispetto ai termini sopra considerati, il versamento avvenga oltre i 30 giorni nel caso di prodotti deperibili, oppure oltre i 60 per gli altri prodotti), con conseguenze anche di natura sanzionatoria. Esso comporta poi l’applicazione degli interessi moratori previsti dalla disciplina sui ritardati pagamenti, vale a dire l’automaticità della decorrenza degli interessi (dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento), l’applicazione del saggio moratorio disposto da tale disciplina (tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, differenziato per i due semestri dell’anno, maggiorato di otto punti percentuali), maggiorato però ulteriormente di quattro punti percentuali, nonché l’inderogabilità del saggio in questione.

4. Pratiche commerciali sleali e sistema sanzionatorio (artt. 4, 5 e 10)

Vengono vietate un’ampia serie di pratiche sleali, la cui elencazione è rimessa in più articoli del Decreto, attinenti in gran parte ai rapporti commerciali fra acquirenti e fornitori. Parte di queste vanno considerate come sempre vietate (e come tali ricadono in una sorta di black list), mentre altre si presumono vietate salvo che siano state precedentemente concordate dal fornitore e dall'acquirente in termini chiari ed univoci.

È bene anche evidenziare come a questa elencazione si accompagni un sistema sanzionatorio differente da quello della previgente normativa; il Decreto prevede infatti, a secondo della violazione del divieto disposto per la specifica pratica sleale, una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata in percentuale sul fatturato realizzato dall’autore della violazione nell'ultimo esercizio precedente l'accertamento, tenuto conto dei benefici che questo potrebbe aver ricevuto dalla sua condotta o dei danni che ha provocato alla controparte, con altresì indicazione di un minimo edittale sotto il quale la sanzione non può determinarsi (per il dettaglio delle sanzioni si rinvia all’allegata tabella). Viene però disposta l’applicazione massima della sanzione nel caso di prosecuzione, da parte dell’autore, della pratica sleale che gli fosse stata inibita dall’Autorità di contrasto, oltre ad un aumento fino al doppio della sanzione nel caso invece di reiterazione della violazione.

5. Vendite sottocosto (art. 7)

Il Decreto introduce una specifica disciplina per le vendite sottocosto dei prodotti qui considerati, venendo consentita quella dei prodotti freschi e deperibili solo nel caso di prodotti invenduti a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta. Viene però anche disposto il divieto, pena l’applicazione di specifica sanzione, di imporre al fornitore condizioni contrattuali tali da far ricadere sullo stesso le conseguenze economiche derivanti, in modo diretto o indiretto, dal deperimento o dalla perdita dei prodotti venduti sottocosto non imputabili a negligenza del fornitore. La norma prevede infine un sistema di sostituzione di diritto del prezzo stabilito dalle parti nel caso di violazione di quanto in essa disposto.

6. Autorità di contrasto (artt. 8 e 9)

Ulteriore rilevante novità è la previsione per la quale il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (“ICQRF”) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali viene designato quale autorità nazionale (in sostituzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni del Decreto ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative. Nello svolgimento delle sue attività, tale Autorità potrà avvalersi dell’operato dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare), oltre che della Guardia di finanza.

Con le nuove disposizione del Decreto vengono peraltro ridefinite le procedure di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, oltre a quelle di denuncia alla stessa Autorità.

7. Norme imperative

Da ultimo evidenziamo come il Decreto disponga l’imperatività delle norme attinenti ai principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione, di quelle che vietano le pratiche commerciali sleali, oltre che della norma che disciplina le vendite sottocosto dei prodotti agro-alimentari, prevedendo in modo espresso la loro prevalenza su eventuali discipline di settore contrastanti, peraltro qualunque sia la legge applicabile allo specifico contratto. Viene poi disposta la nullità di qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria a tali disposizioni (precisando che la nullità della clausola non comporta anche quella dell’intero contratto).

Allegati

Riferimenti

ANDREA BEGAL - a.begal@confindustriatoscananord.it - tel. 0574455202
DANIELE CHERSI - d.chersi@confindustriatoscananord.it - tel. 0583444217
VALENTINA NICCOLAI - v.niccolai@confindustriatoscananord.it - tel. 0573991729