Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e utilizza la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali, interconnessa con la rete telematica delle Camere di Commercio.
È raggiungibile al seguente indirizzo www.rentri.gov.it, sito che invitiamo a visionare e dove è presente tutta la documentazione, manuali, faq inerenti il nuovo sistema. link supporto RENTRI.
Per comodità delle imprese associate riportiamo le informazioni e i documenti più importanti; per quesiti, servizi, o necessità particolari è sempre possibile scrivere a:
ambiente@confindustriatoscananord.it
f.puccioni@confindustriatoscananord.it
g.brighetti@confindustriatoscananord.it
Termine per l’iscrizione dei produttori iniziali di rifiuti
Entro il 13 febbraio 2025
Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
A decorrere dal 13 febbraio 2025 tali soggetti dovranno tenere in modalità digitale il registro di carico e scarico dei rifiuti e utilizzare i nuovi formulari di trasporto rifiuti.
ATTENZIONE!!!
Dalla stessa data (13 febbraio 2025) anche tutti gli altri operatori, che si iscriveranno dopo, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulari di identificazione dei rifiuti e i nuovi registri cartacei da vidimare preventivamente presso le competenti Camere di Commercio. Dal 13 febbraio 2025 i precedenti modelli di registro di carico e scarico e formulari non saranno più validi.
Entro il 14 agosto 2025
Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.
A decorrere dal 14 agosto 2025 tali soggetti dovranno tenere in modalità digitale il registro di carico e scarico dei rifiuti abbandonando la tenuta del nuovo registro cartaceo iniziata il 13 febbraio 2025.
Entro il 13 febbraio 2026
Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
A decorrere dal 13 febbraio 2026 tali soggetti dovranno tenere in modalità digitale il registro di carico e scarico dei rifiuti abbandonando la tenuta del nuovo registro cartaceo iniziata il 13 febbraio 2025
Regime transitorio dal vecchio al nuovo modello di registro cartaceo
Sino al 12 febbraio 2025, il registro di carico e scarico dei rifiuti si tiene utilizzando i modelli (c.d. “vecchi”), definiti dal D.M. 148/1998, in formato cartaceo e con vidimazione presso le Camere di Commercio, secondo quanto previsto dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006.
Dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i “vecchi” modelli anche se già vidimati. Le pagine non utilizzate andranno barrate e annullate.
Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 4 novembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio.
Rientrano in questa situazione i produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l’obbligo di iscrizione al RENTRI che comporta il passaggio al registro in formato digitale. Il primo movimento che verrà annotato sul nuovo registro di carico e scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul “vecchio” registro.
I registri cartacei devono essere conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente, anche nel momento in cui l'operatore è tenuto all'utilizzo del registro di carico e scarico in formato digitale.
Possibilità di iscrizione anticipata
Per coloro che si debbono iscrivere con il secondo e terzo scaglione (agosto 2025 e febbraio 2026) è possibile anticipare l’iscrizione. In questo modo, con l’iscrizione anticipata, si eviterà di dover stampare e far vidimare il nuovo format di registro di carico e scarico che andrà comunque abbandonato (esempio per coloro che sono obbligati alla iscrizione entro il 14 agosto 2025) dopo appena 6 mesi. Riportiamo il contenuto della FAQ ufficiale: “I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo di iscrizione, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. In questo caso si applicano le medesime regole previste per gli operatori che si iscrivono in quanto soggetti obbligati.”
Calcolo numero di dipendenti ai fini degli obblighi
Numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive.
Per quanto concerne il titolare e i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima.
Anno di riferimento per il calcolo dei dipendenti
Ai fini dell’iscrizione il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi, presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento dell’iscrizione.
- se il soggetto formalizza l’iscrizione al RENTRI entro l’anno 2024, il numero di dipendenti è calcolato in base al dato relativo al 31 dicembre 2023
- se il soggetto formalizza l’iscrizione al RENTRI entro l’anno 2025, il numero di dipendenti è calcolato in base al dato relativo al 31 dicembre 2024
- se il soggetto formalizza l’iscrizione al RENTRI entro l’anno 2026, il numero di dipendenti è calcolato in base al dato relativo al 31 dicembre 2025.
Normativa
- Decreto 4 aprile 2023 n. 59
- Decreto Direttoriale 251 2023 Istruzioni Registro e FIR cartacei
- Decreto Direttoriale 254 2024 Istruzioni Registro e FIR
Manuali
- Manuale per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto
- Manuale per l’emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto
- Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori
- Manuale per l’accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione
Eventi formativi di Confindustria Toscana Nord
Conservazione dei dati trasmessi a Rentri
Sistema di autenticazione digitale SPID
Sanzioni
Facsimili