Formazione e Istruzione

Coronavirus: DPCM 9 marzo 2020. Disposizioni in materia di formazione.

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Decorre dal: 9 marzo 2020 - Scade il: 3 aprile 2020

L'applicazione a tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui all'art. 1 lettera h del DPCM dell'8 marzo u.s. comporta la sospensione delle attività formative anche private in presenza, fatta salva la possibilità di formazione a distanza.

Interessa se: Imprese che hanno in programmazione lo svolgimento di attività formative esterne o interne

Segnaliamo a tutte le imprese che il nuovo DPCM del 9 marzo estendendo l'applicazione dell'art.1 del precedente DPCM 8 marzo a tutto il territorio nazionale, determina la sospensione di tutte le attività formative sia pubbliche che private, ferma restando la possibilità per i soggetti erogatori (quindi le imprese stesse e/o loro fornitori) di svolgerle con modalità a distanza.

Ricordiamo inoltre che  i principali Fondi Interprofessionali per la formazione continua avevano già bloccato nei giorni scorsi fino al 15 marzo lo svolgimento di formazione, pena il mancato rimborso dei costi sostenuti. 

E' ipotizzabile che tale termine - inizialmente collegato a quello imposto per le attività scolastiche e di formazione professionale - sia esteso fino al 3 aprile, in conseguenza dell'applicazione dell'attuale Decreto.

 

Allegati

Il nostro consiglio ai Soci

Le nostre agenzie formative Formetica e Saperi sono a disposizione per verificare con le imprese interessate la possibilità di erogare in modalità a distanza (anche mediante collegamento video da pc o smartphone con il docente ) attività di formazione non procrastinabili.

Riferimenti

PAOLA MARTELLI - p.martelli@confindustriatoscananord.it - tel. 0583444307