Relazioni Industriali

Cassazione, sentenza n° 25687/2026: deposizione testimoniale e compromissione della fiducia

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Non può escludersi a priori la la rilevanza disciplinare di un'affermazione non veritiera rilasciata in una deposizione testimoniale ove la medesima possa, per contesto e gravità, ledere il vincolo fiduciario.

La vicenda afferisce all'impugnazione di un licenziamento intimato a seguito della testimonianza rilasciata da una lavoratrice nel corso di un diverso giudizio civile intrapreso dalla sorella della medesima nei confronti della società datrice di lavoro.

Nel corso di tale precedente dibattimento, la lavoratrice aveva dichiarato: "è vero che esiste una check-list che va compilata nel caso di malfunzionamento dei macchinari ma di fatto non lo può fare perché l'azienda non lo consente per non far emergere problemi di sicurezza".

Dichiarazioni che, secondo la società, erano "palesemente false nonché gravemente offensive dell'immagine e della reputazione della società", con il conseguente licenziamento della lavoratrice.

Il Tribunale di Velletri adito, senza istruttoria, dichiarava la nullità del licenziamento in quanto determinato da ritorsione e motivo illecito; sentenza impugnata e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Roma.

La Cassazione, con sentenza n. 25687 del 22 ottobre 2026 ha però concluso che non possa essere esclusa a priori la "rilevanza di disciplinare di un'affermazione, verbalizzata in una deposizione testimoniale, che sia consapevolmente o colpevolmente non veritiera, ove essa, per contenuto, contesto e gravità, risulti idonea a incidere sul vincolo fiduciario".  

Il licenziamento per ritorsione costituisce, ricorda la Cassazione, la reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore: la sanzione espulsiva non configura automaticamente il licenziamento come ritorsivo, "occorrendo, perché il motivo illecito possa assurgere a fattore unico e determinante, che la ragione addotta e comprovata risulti meramente formale o apparente o sia comunque tale, per le concrete circostanze di fatto o la modestissima rilevanza disciplinare, da degradare a il licenziamento risulti non solo sproporzionato ma volutamente punitivo".

"Invece, " conclude la Cassazione, "la Corte territoriale non ha ritenuto rilevante accertare se la deposizione fosse vera o falsa e ha fatto automaticamente discernere la ritorsività dall'astratta inidoneità disciplinare della testimonianza, senza verificare né la pretestuosità dell'addebito né la sussistenza di ulteriori elementi presuntivi idonei a dimostrare che l'intento di rappresaglia fosse stato l'unico motivo determinante del recesso".

 

Riferimenti

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