Relazioni Industriali

Decreto flussi 2026-2028: istruzioni operative

approfondimento Confindustria lavoro dipendente tipologie contrattuali

Decreti flussi (DL n. 146/2025 e DPCM 2.10.2025): le istruzioni operative della circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025.

In attuazione del recente decreto flussi (DL n. 146/2025 e DPCM 2/10/2025),  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre u.s., che detta le istruzioni operative per la presentazione delle domande di assunzione da parte dei datori di lavoro.

Fra i principali passaggi si segnalano:

  • elezione da parte del datore di lavoro del proprio domicilio digitale attraverso la registrazione dell’indirizzo PEC nelle apposite banche dati (INI-PEC per le persone giuridiche iscritte nel Registro Imprese e INAD per quelle non iscritte e per le persone fisiche) dove verranno inviate tutte le comunicazioni da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione;
  • preventiva verifica presso il Centro per l’Impiego competente dell’indisponibilità di un lavoratore già presente in Italia (da intendersi esperita se il Centro non comunica la disponibilità di un lavoratore entro otto giorni dalla richiesta presentata dal datore di lavoro tramite apposito modulo del Ministero del Lavoro);
  • precompilazione da parte del datore di lavoro dal 23 ottobre al 7 dicembre p.v. delle domande di nulla osta al lavoro tramite il portale informatico:  https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm ;
  • click day per la maggior parte dei settori il 16 febbraio 2026, sempre attraverso lo stesso portale informatico;
  • acquisizione dell’asseverazione (documento che certifica il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri);
  • conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di accertamento sulla domanda di visto di ingresso del lavoratore;
  • firma digitale o altro tipo di firma elettronica del contratto di soggiorno direttamente tra le parti e successivo invio telematico da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione entro otto giorni;
  • possibilità per i datori di lavoro di presentare fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro; limite che non si applica nel caso in cui le richieste siano presentate da soggetti abilitati e autorizzati (consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti, ecc.) o dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all’art. 24 bis del D.lgvo n. 286/1998. 

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