Legge 17 maggio 2022 sui Prodotti agroalimentari a km zero e a filiera corta
Scade il: 26 giugno 2022
La legge per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta entrerà in vigore il 26 giugno p.v.
L'Assemblea della Camera, l'11 maggio 2022, ha approvato definitivamenete la proposta di legge recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. E' stata quindi pubblicata la Legge 17 maggio 2022, n. 61 che entrerà in vigore il 26 giugno p.v.
Tale legge si propone di valorizzare e promuovere la domanda e l’offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un’adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.
In particolare, si segnalano le seguenti disposizioni:
- L’art. 2, Definizioni, stabilisce che:
– si intendono per prodotti agricoli e alimentari a km 0: i prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento, compresa l’acquacoltura e i prodotti alimentari provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione.
– si intendono prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali, ovve
- L’art. 3, Misure per favorire l’incontro tra produttori e gestori della ristorazione collettiva, prevede che Stato, regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l’incontro diretto tra i produttori di prodotti e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.
- L’art. 4, Vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, prevede che i comuni riservino agli i imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell’acquacoltura marittima e delle acque interne, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari, almeno il 30% del totale dell’area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco. Inoltre, sempre i comuni possono riservare agli imprenditori agricoli, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all’interno dell’area destinata al mercato.
- L’art. 5, Istituzione del logo «chilometro zero» e del logo «filiera corta», stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti, con decreto ministeriale, il logo «chilometro zero» e il logo «filiera corta» per i prodotti agricoli e alimentari. Con lo stesso decreto saranno stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione dei loghi.